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Via Bellucci, 1 - 41058 Vignola (Mo) Tel. 059 777511 - Fax 059 764129
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STATUTO
Associazione Vignola Grandi Idee
- È costituita un'associazione denominata "VIGNOLA
GRANDI IDEE"
- L'associazione ha sede legale e amministrativa a Vignola
(MO) in Via Bellucci, 1 presso la residenza municipale. LAssociazione
potrà avere sedi operative diversamente dislocate qualora ritenute
utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Il trasferimento di
sede non comporta modifica statutaria.
- L'associazione ha durata illimitata.
- L'associazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo
esclusivo la valorizzazione del sistema economico locale con particolare
riguardo al commercio tradizionale al dettaglio, allartigianato
di servizio e tradizionale e ai pubblici esercizi, nell'ambito dell'identità
storico-culturale, ambientale e sociale di Vignola mediante iniziative
di promozione e sviluppo del territorio quali:
- individuazione dei comparti urbani omogenei da
valorizzare;
- azioni di stimolo all'insorgenza di espressioni
associative nei comparti urbani omogenei in ritardo nella maturazione
di forme aggregative;
- studi e analisi di mercato finalizzate a cogliere
nei comparti urbani omogenei le specializzazioni latenti, le possibili
aree di interazione funzionale e tematica, i destinatari preferenziali
delle attività promozionali, i bisogni primari di comunicazione;
- il coordinamento del cartellone degli eventi promozionali
vignolesi;
- la progettazione e la gestione di propri eventi
promozionali;
- il coordinamento dei programmi di animazione e
promozione agiti dalle associazioni d'area;
- la consulenza sullorganizzazione di servizi
di supporto alla distribuzione nelle aree commerciali naturali;
- la consulenza sullelaborazione dei piani
di comunicazione delle aree commerciali naturali;
- la progettazione e/o l'assistenza alle forniture
di servizi per il marketing delle aggregazioni tra imprese nelle
aree commerciali naturali (vetrinistica - packaging unificato -
strutture e allestimenti per attività di animazione - pubblicità
- iniziative editoriali - ecc.);
- accordi con Agenzie di "incoming" per
l'offerta di pacchetti turistici integrati;
- azioni di raccordo tra il commercio e l'artigianato
tradizionali e: le associazioni culturali, sociali, folcloristiche;
i consorzi e le associazioni per la promozione di itinerari; i consorzi
e le associazioni per la tutela di prodotti tipici;
- la concertazione con l'Amministrazione Comunale
di progetti per l'evoluzione e l'adeguamento del sistema segnaletico
urbano (turistico e commerciale);
- accordi tra il commercio e l'artigianato tradizionali
ed il sistema bancario locale e le organizzazioni commerciali di
medie e grandi dimensioni (sponsorizzazioni, iniziative promozionali
congiunte);
- iniziative promo-editoriali di portata cittadina
o comprensoriale;
- accordi con enti di formazione per l'organizzazione
di attività formative e seminariali in materia di marketing
urbano, turistico e territoriale;
- studi di arredo urbano di pertinenza commerciale
e turistica;
- accordi con la proprietà immobiliare su
progetti di riconversione funzionale di locali commerciali inutilizzati.
Per raggiungere detto scopo l'associazione potrà
inoltre:
- organizzare gruppi di lavoro su problemi di natura
culturale, sociale, urbanistica ed economica;
- predisporre centri di documentazione in materia
di marketing urbano a favore dei soci;
- promuovere ricerche e progetti di sviluppo territoriale;
- organizzare manifestazioni culturali, convegni,
dibattiti, seminari per il raggiungimento e la diffusione dei propri
obiettivi;
- concertare iniziative e stipulare convenzioni con
enti pubblici e privati per la gestione di iniziative e la fornitura
di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- favorire la nascita di gruppi che, anche per singoli
settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro
attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti,
favorendo la loro adesione all'associazione;
Per il raggiungimento di dette finalità, l'associazione potrà
collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale,
nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi
o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti, compiere
operazioni commerciali finalizzate agli scopi sociali.
L'associazione potrà inoltre ricevere contributi
o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali,
nazionali o internazionali, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.
- Nell'associazione si distinguono
i soci fondatori e i soci ordinari.
Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo.
Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci,
indipendentemente dal tipo. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
Tutti gli associati o partecipanti hanno il diritto
di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- Possono essere soci dell'associazione tutte le persone
fisiche e giuridiche che intendono perseguire gli scopi e le finalità
dell'associazione.
- Per essere ammesso a socio occorre presentare domanda
al consiglio direttivo e versare la quota di iscrizione deliberata dal
consiglio stesso.
Sull'ammissione a socio il consiglio direttivo delibera
con la maggioranza della metà più uno dei componenti.
Le decisioni del consiglio direttivo devono essere
ratificate dallassemblea dei soci nella prima seduta utile.
- Può essere escluso il socio che commette azioni
pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'associazione. Il consiglio
direttivo decide sull'esclusione del socio con le stesse modalità
indicate per l'ammissione.
- Il socio recedente o escluso non ha diritto ad alcun
rimborso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto
al consiglio direttivo.
- Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.
- L'assemblea è composta
dalla generalità dei soci. Essa è convocata dal consiglio
direttivo.
La convocazione dell'assemblea è fatta mediante
avviso affisso nella sede dell'associazione oppure spedito a tutti
i soci e da pubblicare nell'albo della sede sociale almeno 10 giorni
prima di quello fissato per l'adunanza.
Le assemblee sono validamente costituite in prima
convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci.
Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente
qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Sono approvate le proposte col voto favorevole
della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria è convocata
almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e
consuntivo e su quant'altro di sua competenza.
È invece richiesto il voto favorevole dei due
terzi dei soci aderenti per modificare lo statuto dell'associazione,
per deliberare lo scioglimento dell'associazione e per la nomina e
la revoca dei liquidatori.
- Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe
sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di due per socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente
dal valore o dal numero delle quote associative medesime.
- Le deliberazioni prese con l'osservanza delle norme
dello statuto e della legge sono vincolanti anche per la minoranza,
salvo il diritto di recesso dei singoli soci.
- L'assemblea nomina di volta in volta un presidente
e un segretario della seduta; il verbale dell'assemblea viene firmato
dal presidente e dal segretario.
- L'associazione è retta da un consiglio direttivo
che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima
e ha il compito di elaborare e gestire il programma annuale delle iniziative
e delle attività associative e di indicare le relative quote
di partecipazione ai costi.
Il consiglio direttivo è composto da un numero
di membri variabile da tre a nove, secondo la determinazione dell'assemblea
all'atto della nomina, scelti fra tutti i soci o categorie di soci.
L'assemblea determina anche la durata in carica del
consiglio direttivo che non potrà essere comunque inferiore
a tre anni. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili.
I membri del consiglio direttivo possono perdere la
loro qualifica, anche prima del termine previsto per il loro incarico,
qualora si verifichino le condizioni di esclusione del socio di cui
all'art.8.
Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il
presidente che rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi
ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative
e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.
Il presidente può conferire procure speciali
ai soci e incarichi professionali a terzi per determinati atti o categorie
di atti, dopo l'approvazione del consiglio direttivo.
Il presidente dura in carica per il medesimo periodo
di durata del consiglio direttivo.
- L'associazione chiude l'esercizio sociale il 31 Dicembre
di ogni anno.
I bilanci o i rendiconti verranno pubblicati nell'albo
dell'associazione per 30 giorni consecutivi prima dell'assemblea convocata
per l'approvazione.
Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento
copia del bilancio o del rendiconto approvato.
- Entro e non oltre cinque mesi dalla data di chiusura
dell'esercizio dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per
l'approvazione del bilancio.
- Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal
consiglio direttivo;
- da ogni bene mobile e immobile che diverrà
proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
del bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi
e sovvenzioni di qualsiasi natura.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
È ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro
loro esplicita richiesta, da formulare al consiglio direttivo entro
un anno dalla data del decesso.
È vietata, anche in modo indiretto e sotto
qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di
gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
- Il consiglio direttivo ha facoltà di emettere
un regolamento per l'attività dell'associazione, ovvero più
regolamenti per singoli settori di attività.
- L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno,
può nominare un collegio di tre revisori dei conti che durerà
in carica quanto il consiglio direttivo. Al collegio spetterà
la vigilanza sulla contabilità e sull'amministrazione dell'associazione.
- Lo scioglimento dell'associazione
è deliberato dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista
dall'art.11 del presente statuto; l'assemblea provvede, in questo caso,
alla nomina di uno o più liquidatori.
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della
liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno
essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità
analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23
Dicembre 1996 n. 662.
- L'Associazione è proprietaria del logo rappresentato
in calce al presente statuto. Il logo potrà essere utilizzato
dai soci come elemento grafico distintivo al fine di valorizzare la
propria attività o, più semplicemente, di pubblicizzare
la propria adesione all'Associazione.
- Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono
le norme di legge in materia.
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